Il Condannato, cittadino straniero, ha impugnato l'ordine di esecuzione della pena lamentando la mancata traduzione degli atti giudiziari nella propria lingua madre. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la traduzione degli atti giudiziari è necessaria solo se viene accertata l'effettiva incapacità del destinatario di comprendere la lingua italiana. Nel caso specifico, gli agenti notificatori avevano espressamente annotato che l'interessato comprendeva l'italiano. Inoltre, non occorre una conoscenza tecnica o giuridica perfetta della lingua, ma è sufficiente una comprensione di base che consenta al soggetto di attivare la propria difesa tramite un legale. Di conseguenza, Il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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