La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica a persone irreperibili (ex art. 143 c.p.c.) non è sufficiente a interrompere la prescrizione di un credito se l'atto non giunge a effettiva conoscenza del destinatario. Nel caso specifico, un contribuente si era opposto a un'intimazione di pagamento per contributi previdenziali, contestando la validità della notifica dell'avviso di addebito originario, avvenuta a un indirizzo dove non risiedeva più. La Corte ha accolto il ricorso, sottolineando che, per una notifica irreperibili valida, sono necessarie ricerche effettive e non basta la mera consultazione dei registri anagrafici.
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