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Art. 143 Codice della Strada — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 143 Codice della Strada

Sospensione patente: la Cassazione limita il controllo del giudice
Una Guidatrice ha contestato una sanzione amministrativa che prevedeva la sospensione della patente di guida per violazione del codice della strada. Dopo aver perso in Tribunale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la sospensione provvisoria della patente è una misura cautelare di esclusiva competenza della Prefettura, finalizzata a tutelare l'incolumità e l'ordine pubblico. Il giudice può solo verificare la sussistenza dei presupposti al momento dell'atto, senza considerare gli esiti successivi dell'opposizione alla multa. La Guidatrice ha perso e dovrà pagare un ulteriore contributo unificato.
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Liquidazione delle spese processuali: stop ai costi sproporzionati
Un automobilista ha impugnato un verbale di violazione del Codice della Strada da 41 euro. Dopo il rigetto del ricorso in primo e secondo grado, il Tribunale lo ha condannato a pagare ben 1.780 euro per le spese legali. L'automobilista si è rivolto alla Corte di Cassazione, contestando l'eccessività della somma rispetto al valore minimo della causa. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che per controversie sotto i 1.100 euro la liquidazione delle spese processuali deve rispettare i parametri ministeriali previsti per lo scaglione di riferimento. Decidendo nel merito, la Corte ha ridotto le spese di secondo grado a 500 euro, ristabilendo la proporzione tra il valore della lite e i compensi legali.
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