Un ente pubblico di riscossione ha contestato le commissioni applicate da un operatore postale nazionale sui conti correnti, la cui apertura è imposta per legge per la raccolta di un tributo comunale sugli immobili. L'ente sosteneva l'illegittimità delle commissioni per vari motivi, tra cui una presunta rinuncia e il contrasto con il diritto dell'Unione Europea. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando il diritto dell'operatore postale di applicare le **commissioni su conti correnti obbligatori**, previa adeguata comunicazione. Ha inoltre chiarito che l'eventuale squilibrio economico che ne deriva deve essere risolto tramite la rinegoziazione del contratto di concessione tra l'ente di riscossione e l'ente locale impositore.
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