Un Lavoratore ha contestato il recesso dal contratto di collaborazione con un'Azienda, sostenendo che l'atto era orale e quindi nullo, dato che il contratto prevedeva la forma scritta ad substantiam. I giudici di merito avevano dichiarato la domanda inammissibile per decadenza, ritenendo provata la natura scritta del recesso dal contratto tramite altri mezzi. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che la forma scritta ad substantiam non può essere provata per presunzioni o comportamenti delle parti, ma richiede la produzione del documento stesso. La sentenza è stata cassata e rinviata per un nuovo esame, ribadendo l'importanza della forma scritta per la validità degli atti.
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