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Art. 142 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Liquidazione Giudiziale: no atto notarile per la domanda
Un socio di maggioranza ha impugnato la sentenza che apriva la liquidazione giudiziale della sua società, sostenendo che la domanda dell'amministratore fosse formalmente invalida e costituisse un abuso del processo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un importante principio: la domanda di liquidazione giudiziale, a differenza di altri strumenti di regolazione della crisi, non necessita di verbale notarile. È sufficiente che sia sottoscritta dal legale rappresentante. Inoltre, ha chiarito che il socio non può eccepire l'abuso del processo per bloccare la procedura se lo stato di insolvenza è accertato.
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Azione revocatoria: improcedibile se il creditore fallisce
La Corte di Cassazione chiarisce che l'azione revocatoria fallimentare diventa improcedibile se la società che ha ricevuto i pagamenti (creditore accipiens) viene a sua volta assoggettata a liquidazione giudiziale. L'azione non può proseguire in sede ordinaria ma deve essere convertita in una domanda di insinuazione al passivo nel fallimento del creditore. La decisione si fonda sul principio di cristallizzazione del patrimonio del soggetto fallito, che non può essere modificato da azioni costitutive successive.
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Notifica liquidazione giudiziale: PEC e sede legale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26370/2025, ha rigettato il ricorso dell'ex liquidatore di una S.r.l. avverso la dichiarazione di liquidazione giudiziale. La Corte ha confermato due principi fondamentali: primo, per richiedere la liquidazione non serve un credito accertato con sentenza definitiva, ma è sufficiente una valutazione sommaria del giudice; secondo, la notifica liquidazione giudiziale è valida se eseguita all'indirizzo PEC della società, anche se cancellata dal registro imprese, poiché l'imprenditore ha l'obbligo di mantenerlo attivo per un anno.
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