Un imprenditore e una società associata stipulano un'associazione in partecipazione per la gestione di una farmacia, prevedendo che la proprietà possa essere trasferita a un soggetto terzo designato. Quest'ultimo, una volta nominato, richiede il trasferimento della farmacia in tribunale. Tuttavia, il contratto originario conteneva una clausola compromissoria per devolvere le liti ad arbitri. La Cassazione rigetta il ricorso delle società, stabilendo che la clausola arbitrale contenuta in un contratto a favore di terzo si applica anche al beneficiario che decide di avvalersi dell'accordo. Avendo gli arbitri già liquidato la restituzione del capitale, non è possibile chiedere anche il trasferimento dell'attività. Vince l'imprenditore originario.
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