Una ditta esecutrice ha richiesto il pagamento di lavori di frazionamento a una società acquirente, sostenendo che quest'ultima fosse subentrata negli obblighi di un terzo firmatario di un contratto preliminare di compravendita. La società acquirente si è opposta, non avendo mai autorizzato i lavori né firmato il preliminare. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della ditta esecutrice. I giudici hanno chiarito che, in assenza di una formale dichiarazione di nomina scritta, gli obblighi derivanti dal contratto preliminare di compravendita non si trasferiscono all'acquirente finale che ha sottoscritto solo il contratto definitivo. Di conseguenza, la ditta esecutrice perde la causa e non ha diritto al pagamento da parte della società acquirente.
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