Il Contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento basata su nove cartelle esattoriali, sostenendo l'invalidità della notifica. L'Agente della Riscossione aveva tentato l'invio tramite posta elettronica certificata, fallito perché la casella del destinatario era piena. Di conseguenza, l'ente ha depositato gli atti sul sito InfoCamere e inviato una raccomandata informativa. La Corte di secondo grado aveva annullato le cartelle ritenendo necessaria la prova di ricezione della raccomandata. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente pubblico. La Suprema Corte ha stabilito che, in caso di notifica PEC casella satura per negligenza del destinatario, la notifica si perfeziona con il deposito telematico e l'invio della raccomandata informativa, senza bisogno di dimostrare l'effettiva ricezione di quest'ultima. Il processo viene quindi rinviato per un nuovo esame.
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