Una società contribuente scopre casualmente la presenza di una cartella esattoriale relativa a presunte ritenute fiscali mai versate. La società impugna l'atto contestando la notifica eseguita dall'Agente della riscossione e la sussistenza del credito preteso dall'Ente impositore. Il giudice di primo grado annulla la cartella per difetti di notifica e per mancanza di prova del debito. L'Agente della riscossione impugna la sentenza solo per gli aspetti di notifica, mentre l'Ente impositore presenta un appello incidentale tardivo sulla prova del credito. La corte d'appello dichiara inammissibile l'appello dell'Ente impositore, rendendo definitivo l'annullamento del debito. Di conseguenza, sorge la carenza di interesse ad agire per l'Agente della riscossione, dato che l'estinzione del debito rende del tutto inutile verificare la notifica. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma l'inammissibilità.
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