Un contribuente ha presentato una querela di falso contro l'avviso di ricevimento di una cartella di pagamento, sostenendo che la firma illeggibile non fosse la sua. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che per la notifica semplificata tramite raccomandata, l'agente postale non attesta l'identità del firmatario ma solo l'avvenuta consegna. Pertanto, la querela di falso notifica è uno strumento inammissibile, in quanto non vi è una falsa attestazione da contestare. Resta possibile per il contribuente contestare la validità della notifica con altri mezzi.
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