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Art. 14 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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Altri anni per Art. 14 Codice Civile

Fiscalizzazione oneri sociali: no per imprese edili
Una società edile ha richiesto la fiscalizzazione oneri sociali, sostenendo la natura manifatturiera della propria attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la normativa di riferimento esclude esplicitamente le imprese edili da tale beneficio, indipendentemente dalla classificazione ISTAT o dalla natura trasformativa dell'attività svolta.
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Credito privilegiato distacco: no al rimborso stipendi
Un'impresa edile che aveva distaccato proprio personale presso un'altra società, poi fallita, non si è vista riconoscere il credito privilegiato per gli stipendi anticipati. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale credito ha natura di semplice rimborso e non di retribuzione, negando quindi la prelazione. La sentenza sottolinea la differenza tra il distacco di personale, che risponde a un interesse proprio dell'impresa distaccante, e la somministrazione di lavoro, l'unica a cui la legge riconosce un privilegio specifico.
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Revoca incarico dirigenziale: quando è atto pubblico?
Un ex direttore generale di un ente pubblico per l'edilizia residenziale ha contestato la revoca anticipata del suo incarico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la nomina e la revoca di tale figura non sono atti di diritto privato, bensì provvedimenti amministrativi. Di conseguenza, l'impugnazione doveva essere presentata dinanzi al giudice amministrativo e non al giudice del lavoro. La mancata impugnazione in sede amministrativa ha reso definitivo l'atto di revoca.
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Trasferimento d’azienda: licenziamento e anzianità
Un lavoratore, licenziato da un'azienda e assunto il giorno seguente da un'altra in un cambio appalto, ha richiesto il mantenimento della propria anzianità di servizio, sostenendo l'esistenza di un trasferimento d'azienda. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il precedente licenziamento, confermato da una sentenza passata in giudicato, aveva interrotto definitivamente il rapporto di lavoro, rendendo inapplicabili le tutele previste dall'art. 2112 c.c. e configurando la nuova assunzione come un contratto ex novo.
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Riqualificazione pubblico impiego: no a diritti automatici
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20623/2025, ha stabilito che le norme sulla riqualificazione del pubblico impiego, come l'art. 21-quater del D.L. 83/2015, non creano un diritto automatico al superiore inquadramento per i dipendenti. La Corte ha chiarito la natura programmatica della norma, che si limita ad autorizzare l'Amministrazione ad avviare procedure selettive, senza conferire diritti soggettivi azionabili in giudizio. La sentenza ha quindi ribaltato la decisione della Corte d'Appello, respingendo la richiesta di un dipendente del Ministero della Giustizia che chiedeva la riqualificazione da Area II ad Area III.
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Compenso doppio incarico: il limite del 25% è valido
La Corte di Cassazione ha stabilito che il limite al compenso per un doppio incarico pubblico, fissato al 25% del trattamento economico previsto, si applica anche alla carica di Presidente di un ente di ricerca. Secondo la Corte, questa posizione rientra nella nozione ampia di "funzioni direttive o equiparate", in linea con l'obiettivo della norma di contenere la spesa pubblica. La sentenza respinge il ricorso di un professore universitario che, nominato Presidente, si era visto decurtare il compenso e ne chiedeva il pagamento integrale.
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Aziende cessate: salvaguardia negata per chiusura parziale
La Corte di Cassazione ha stabilito che il beneficio della c.d. "settima salvaguardia" pensionistica, previsto per i lavoratori di "aziende cessate", non si applica in caso di chiusura di una sola unità operativa. Il caso riguardava un lavoratore il cui datore di lavoro aveva perso un appalto, cessando l'attività solo in quella specifica sede. La Corte ha chiarito che l'interpretazione del termine deve essere restrittiva: l'azienda deve aver cessato completamente e definitivamente la propria attività, non solo una sua parte. Pertanto, ha annullato la decisione della Corte d'Appello che aveva concesso il beneficio al lavoratore, rigettando la sua domanda originaria.
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