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Art. 139 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 139 Codice di Procedura Civile

Mancata indicazione beni pignorabili: condannato l’amministratore
L'Amministratrice di una società debitrice è stata condannata per il reato di mancata indicazione beni pignorabili. Durante una procedura di pignoramento mobiliare, l'ufficiale giudiziario aveva notificato un'ingiunzione a un dipendente dell'azienda, chiedendo di dichiarare entro quindici giorni eventuali altri beni della società. L'Amministratrice ha omesso di indicare due veicoli di valore idoneo a coprire il debito. La difesa ha sostenuto l'assenza di dolo, affermando che la notifica non era stata ricevuta personalmente e che la gestione effettiva spettava al coniuge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la penale responsabilità. I giudici hanno stabilito che la notifica al dipendente genera una presunzione di conoscenza. Inoltre, la qualifica formale di amministratore non esonera dai doveri di legge in assenza di prove contrarie. L'Amministratrice deve quindi pagare le spese processuali e risarcire il creditore.
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Mancata esecuzione dolosa: la notifica alla moglie non basta
Il Legale Rappresentante di un'impresa viene condannato per il reato di mancata esecuzione dolosa per non aver risposto all'invito dell'ufficiale giudiziario di indicare i beni pignorabili. L'atto era stato notificato a mani della moglie. La difesa chiede di sentire la moglie come testimone per dimostrare che il marito non aveva avuto effettiva conoscenza dell'invito, ma i giudici d'appello rifiutano la richiesta. La Cassazione stabilisce che la notifica al familiare crea solo una presunzione di conoscenza, superabile con prova contraria. Di conseguenza, il rifiuto di ascoltare la testimone costituisce un grave vizio di motivazione. La Suprema Corte annulla la condanna penale senza rinvio per intervenuta prescrizione, ma rinvia la causa al giudice civile per ridiscutere il risarcimento del danno.
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