Una compagnia aerea ha ridotto unilateralmente la commissione di vendita per un'agenzia di viaggi dall'1% allo 0,1%, rendendo il rapporto antieconomico. L'agenzia e la sua federazione di categoria hanno citato in giudizio la compagnia. I tribunali di primo e secondo grado hanno dichiarato illegittima la modifica. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha confermato le decisioni precedenti, dichiarando inammissibile il ricorso della compagnia aerea. La Corte ha sottolineato che la modifica unilaterale del contratto è illegittima se viola i principi di correttezza e buona fede, azzerando di fatto la controprestazione economica.
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