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Art. 1374 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Altri anni per Art. 1374 Codice Civile

Indennità di rischio: nullità se generalizzata
Un medico ha contestato la riduzione unilaterale dei suoi compensi da parte di un'azienda sanitaria locale, motivata da un piano di rientro economico. Il medico ha anche richiesto il pagamento di una specifica indennità di rischio. La Corte di Cassazione ha respinto sia il ricorso dell'azienda sanitaria, confermando che i compensi non possono essere ridotti unilateralmente, sia quello del medico. L'indennità di rischio è stata dichiarata nulla perché l'accordo regionale la concedeva in modo generalizzato a tutti i medici del servizio, violando l'accordo nazionale che la limita a condizioni di disagio specifiche e particolari.
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Compenso medico: no a tagli unilaterali dell’ASL
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3703/2023, ha stabilito che un'Azienda Sanitaria Locale non può ridurre unilateralmente il compenso medico previsto dagli accordi collettivi, neanche se giustificato da un piano di rientro dal deficit. La Corte ha però confermato la nullità di un'indennità di rischio generalizzata, concessa a tutti i medici di continuità assistenziale da un accordo regionale, perché non legata a specifiche e particolari condizioni di disagio come richiesto dalla normativa nazionale.
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