La Corte di Cassazione chiarisce i poteri del giudice nel giudizio di rinvio. In un caso di contratto a termine, la Corte ha stabilito che il giudice di rinvio, incaricato di rivalutare la sussistenza del mutuo consenso alla risoluzione del rapporto, ha agito correttamente considerando nuove circostanze, come la mancata iscrizione della lavoratrice in graduatorie per future assunzioni, per dedurre un suo disinteresse alla prosecuzione del rapporto. L'ordinanza conferma che il giudice del rinvio non è vincolato alla sola analisi dei punti specifici indicati, ma può compiere una nuova e complessiva valutazione dei fatti.
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