Un imputato, condannato per violenza a pubblico ufficiale, ha contestato la validità del processo a suo carico. Il motivo era una presunta nullità delle notifiche, basata su una elezione di domicilio non sottoscritta. La Corte di Cassazione ha respinto la tesi, stabilendo un principio importante: la dichiarazione di domicilio è valida anche senza firma, se l'interessato si rifiuta di apporla e tale rifiuto viene messo a verbale. La mancata sottoscrizione non invalida automaticamente l'atto. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile per la sua genericità e la condanna è diventata definitiva. L'imputato ha perso la causa e dovrà pagare le spese processuali e una sanzione.
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