Una commerciante, dopo aver subito un furto, ha citato in giudizio la società di vigilanza per inadempimento contrattuale. Sebbene il tribunale di primo grado le avesse dato ragione, la Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza. Il successivo ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava i requisiti formali previsti dalla legge, in particolare per la mancata chiara esposizione dei fatti e dei motivi di impugnazione, trasformandosi in un tentativo di riesame del merito non consentito in sede di legittimità. La decisione sottolinea come un ricorso inammissibile precluda l'esame della questione nel merito.
Continua »