La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso straordinario presentato per presunti errori di fatto relativi a una condanna per reati associativi e traffico di stupefacenti. Il ricorrente lamentava l'inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche a causa della mancanza dei verbali di inizio e fine delle registrazioni presso la Procura. La Suprema Corte ha stabilito che tale mancanza non configura un errore di fatto revocatorio, bensì una questione di diritto già risolta. Inoltre, ha ribadito che l'omessa verbalizzazione delle operazioni di registrazione costituisce una mera irregolarità e non determina l'inutilizzabilità dei risultati captativi.
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