Una società stipula un contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoposto a una condizione risolutiva. Scaduto il termine per l'avveramento della condizione, le parti continuano a trattare. Successivamente, l'acquirente recede per inadempimento del venditore, il quale si difende tardivamente sostenendo l'avvenuta risoluzione di diritto. La Cassazione chiarisce che l'avveramento della condizione risolutiva costituisce un'eccezione in senso stretto, che deve essere sollevata tempestivamente dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Di conseguenza, la difesa tardiva del venditore era inammissibile.
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