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Art. 1350 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 1350 Codice Civile

Contratti della Pubblica Amministrazione: sì ai patti separati
Un'azienda di distribuzione elettrica si è opposta alla richiesta di pagamento di novantatremila euro da parte del Comune per il ritardo nella riconsegna di un'area pubblica dopo alcuni scavi. L'azienda sosteneva che la clausola penale fosse nulla per difetto di forma scritta, non essendo stata inserita in un unico contratto firmato da entrambe le parti. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso, stabilendo che nei Contratti della Pubblica Amministrazione il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto anche quando il privato accetta le condizioni di un regolamento comunale nella propria domanda scritta e l'amministrazione rilascia successivamente il provvedimento di concessione. L'accordo è quindi valido e l'azienda deve pagare le penali.
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Rinuncia abdicativa: lecita per la Cassazione?
Con una decisione di fondamentale importanza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito la piena ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare. La sentenza chiarisce che tale atto è un negozio unilaterale e non recettizio, espressione del diritto del proprietario di disporre del proprio bene. Di conseguenza, l'immobile rinunciato viene acquisito a titolo originario dallo Stato, senza che quest'ultimo possa rifiutare. La Corte ha escluso la possibilità per il giudice di sindacare la validità dell'atto sulla base di un presunto "fine egoistico", come quello di liberarsi di beni onerosi o pericolosi, precisando però che il rinunciante resta responsabile per le obbligazioni e i danni sorti prima della rinuncia.
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