La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso la revoca del gratuito patrocinio. L'errore fatale è stato seguire la procedura civile anziché quella penale per il deposito dell'atto. La Corte ha chiarito che il ricorso gratuito patrocinio, in ambito penale, deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non presso la Cassazione. La decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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