Una società holding ha impugnato una cartella di pagamento relativa al contributo per il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Mentre il primo grado aveva accolto il ricorso, la Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, stabilendo che la **Giurisdizione tributaria contributi AGCOM** è quella corretta. Il contributo ha infatti natura di tributo poiché è una prestazione patrimoniale imposta dalla legge, priva di un rapporto di scambio diretto e commisurata al fatturato dell'impresa, indice di capacità contributiva. La causa è stata quindi rinviata al giudice tributario per l'esame del merito.
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