Un soggetto, condannato con due sentenze definitive per reati fiscali, ha richiesto l'applicazione dell'istituto della continuazione tra reati. Il Tribunale dell'esecuzione aveva respinto la richiesta, ritenendo erroneamente che la questione fosse già stata implicitamente decisa e che vi fosse incompatibilità con la recidiva. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, affermando che la mancata pronuncia in fase di cognizione non preclude la richiesta in fase esecutiva e ha ribadito la piena compatibilità tra recidiva e continuazione tra reati, rinviando il caso per una nuova valutazione di merito.
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