Un Individuo è stato condannato per `truffa contrattuale` dopo aver venduto un telefonino online, incassando il denaro su una Postepay a lui intestata senza mai consegnare il bene. La difesa ha sostenuto che l'Individuo avesse solo prestato la sua identità, ma la Corte ha ribadito la presenza del `dolo iniziale`, ovvero l'intenzione di frodare fin dall'inizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e la validità della prova del `dolo iniziale`. Ha inoltre respinto la richiesta di applicare una circostanza attenuante per il danno di speciale tenuità, ribadendo la responsabilità dell'imputato.
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