Un amministratore di una società concessionaria di servizi cimiteriali per un Comune è stato condannato per peculato per non aver versato all'ente una parte delle somme incassate dai privati. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo che il denaro era da considerarsi pubblico sin dall'origine a causa del vincolo di destinazione a fini di interesse pubblico previsto dalla convenzione. Pertanto, l'omissione non costituisce un mero inadempimento civile, ma integra il grave reato di peculato.
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