La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società che chiedeva l'annullamento di una rinegoziazione di mutuo, sostenendo di essere stata indotta con l'inganno (dolo determinante) dalla banca. La Corte ha stabilito che, per configurare il dolo, non sono sufficienti generiche 'pressioni' da parte dei funzionari, ma è necessaria la prova concreta di raggiri e menzogne che abbiano viziato la volontà del contraente. L'operazione di estinzione anticipata parziale del mutuo è stata qualificata come atto negoziale, ma in assenza di prove del dolo, la domanda di annullamento è stata respinta.
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