Un condominio citava in giudizio una condomina per ottenere il passaggio attraverso la sua proprietà privata, al fine di installare prese di ventilazione destinate alle cantinole comuni affette da umidità. La proprietaria rifiutava l'ingresso, sostenendo che l'atrio fosse di sua esclusiva titolarità e che l'opera avrebbe costituito un'imposizione permanente illegittima. La Corte d'Appello accordava il passaggio, giudicando irrilevante verificare la proprietà dell'atrio. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato tale decisione, accogliendo il ricorso della condomina. I giudici hanno chiarito che l'accesso al fondo altrui previsto dalla legge consente unicamente transiti provvisori per riparare beni altrui, non l'installazione di impianti stabili su spazi privati. La causa torna quindi ai giudici di merito per verificare preventivamente la natura pubblica o esclusiva dell'atrio.
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