Un professionista ha subito un'offesa verbale in tribunale, che ha leso il suo onore e la sua reputazione. I giudici di merito hanno riconosciuto un Risarcimento danno reputazione di 500 euro, ritenendolo adeguato alla natura dell'offesa, più espressione di astio che di grave discredito. Il professionista ha fatto ricorso in Cassazione per ottenere un risarcimento maggiore, contestando la liquidazione equitativa e la motivazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la correttezza della valutazione dei giudici precedenti. Ha stabilito che la liquidazione equitativa del danno è insindacabile se motivata logicamente, anche se l'importo è simbolico.
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