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Art. 131 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

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Ricorso in Cassazione contro ordinanza: via il cancello
Un proprietario ottiene dal Tribunale l'ordine di rimozione di un cancello posto su un passaggio interpoderale. I vicini impugnano la decisione e chiedono alla Corte d'Appello di sospendere la sentenza e ammettere nuove prove. La Corte d'Appello respinge le richieste provvisorie con ordinanza. I vicini propongono un ricorso in Cassazione contro ordinanza interlocutoria prima della sentenza d'appello finale. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile: le ordinanze che decidono solo sulla sospensione della sentenza o sulle prove non sono definitive e non possono essere impugnate direttamente in Cassazione. I vicini sono condannati al pagamento delle spese di lite e del doppio contributo unificato.
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Vittoria in Cassazione ma tribunale errato: la correzione.
Il Contribuente e l'Azienda hanno ottenuto l'annullamento di un atto fiscale dalla Cassazione. Tuttavia, i giudici hanno commesso una svista scrivendo il nome del tribunale a cui rinviare la causa. Invece di indicare il tribunale del Lazio, hanno indicato quello della Lombardia senza alcuna motivazione logica. Il Contribuente ha quindi richiesto la correzione errore materiale per sanare il refuso. La Corte di Cassazione ha accolto l'istanza, riconoscendo che si trattava di un semplice errore di battitura. La decisione è stata rettificata indicando la corretta sede giudiziaria nel Lazio, permettendo la prosecuzione del giudizio senza ulteriori ostacoli burocratici.
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