La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 24239/2025, ha rigettato il ricorso di un ex amministratore senza delega di un istituto di credito, sanzionato dall'autorità di vigilanza. La Corte ha confermato che la responsabilità dell'amministratore non esecutivo non è attenuata dall'assenza di deleghe operative. Egli ha un preciso dovere di agire informato e di vigilare attivamente sulla gestione, la cui violazione comporta responsabilità personale. È stata inoltre esclusa l'applicazione del principio del 'favor rei' per questo tipo di sanzioni amministrative.
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