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Art. 1306 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 1306 Codice Civile

Giudicato esterno: limiti e valore nelle cause civili
Un ex esponente governativo, condannato dalla Corte dei conti per danno erariale in relazione a una compravendita immobiliare, ha citato in sede civile l'Amministrazione e una società strumentale. Il ricorrente lamentava una condotta negligente dei convenuti per non aver tutelato il patrimonio del debitore, impedendo il recupero delle somme. La Corte di Cassazione ha confermato che il giudicato esterno formatosi in sede contabile impedisce di riproporre la medesima questione in sede civile, poiché la responsabilità dell'Amministrazione era già stata esclusa dal giudice contabile.
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Impugnazione incidentale: Cassazione su appello a catena
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, interviene su un'importante questione di procedura civile riguardante l'impugnazione incidentale. Il caso nasce dalla condanna in solido di tre amministratori per danno societario. A seguito dell'appello principale di uno e dell'appello incidentale di un secondo, il terzo amministratore proponeva un'ulteriore impugnazione incidentale tardiva. La Corte, pur dichiarando estinto il giudizio per rinuncia, ha enunciato nell'interesse della legge il principio secondo cui l'interesse a proporre un'impugnazione incidentale può sorgere anche da un'altra impugnazione incidentale, ammettendo di fatto gli appelli "a catena" per garantire l'uniformità della decisione tra coobbligati solidali.
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