Un Lavoratore, impiegato tramite agenzia di somministrazione presso un'Azienda Utilizzatrice, ha richiesto un superiore inquadramento contrattuale e maggiori retribuzioni. Il Lavoratore aveva già raggiunto un accordo di transazione con l'Agenzia di somministrazione. La Corte d'Appello ha stabilito che tale transazione con un debitore solidale (l'Agenzia) estendeva i suoi effetti anche all'Azienda Utilizzatrice, liberandola dal debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Lavoratore, confermando che l'Azienda Utilizzatrice aveva il diritto di beneficiare della transazione e che la domanda di indebito arricchimento non era stata correttamente riproposta. La sentenza sottolinea l'importanza della Transazione e obbligazione solidale.
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