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Art. 1304 Codice Civile — Sezione Quarta Penale

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Transazione Parziale: Vittima vince, può chiedere i danni residui
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di risarcimento danni da sinistro stradale. Una vittima, pur avendo accettato una somma dall'assicurazione a titolo di transazione parziale, non perde il diritto di agire contro il responsabile del reato per ottenere il risarcimento del danno residuo. La Corte ha ritenuto che l'accordo con l'assicuratore non estingue l'intero debito, ma solo la parte coperta. Di conseguenza, ha annullato la decisione della Corte d'Appello che aveva negato alla vittima questo diritto. In applicazione di una nuova norma processuale, il caso è stato trasferito dal giudice penale a quello civile per la decisione finale sul risarcimento.
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Transazione parziale: effetti sul risarcimento danni
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5647/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale. Una transazione parziale stipulata tra la vittima e la compagnia assicurativa non impedisce al danneggiato di agire in giudizio per ottenere l'ulteriore risarcimento dal responsabile civile. La Corte ha chiarito che l'accordo con l'assicuratore non estende automaticamente i suoi effetti liberatori al coobbligato (l'autore del reato), specialmente se l'accordo non copre l'interezza del debito risarcitorio. Di conseguenza, è stato annullato il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l'appello della parte civile per carenza di interesse.
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