L'ente previdenziale ha richiesto a un pensionato la restituzione di oltre 52.000 euro per somme indebitamente percepite tra il 2008 e il 2012. L'uomo aveva presentato domanda di pensione di anzianità nell'ottobre 2007 ma, poche settimane dopo e prima dell'effettiva decorrenza del trattamento, aveva iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato senza comunicarlo direttamente agli uffici previdenziali. I giudici di merito avevano negato il recupero, ritenendo assente la malafede dell'interessato poiché il nuovo datore di lavoro aveva informato i centri per l'impiego. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito accogliendo il ricorso dell'ente. La Corte ha stabilito che la cessazione del lavoro costituisce requisito fondamentale per ottenere la prestazione. Tacere l'avvenuta rioccupazione integra dolo e impone la restituzione integrale, configurando a pieno titolo un indebito pensionistico recuperabile.
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