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Art. 1298 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Altri anni per Art. 1298 Codice Civile

Giudizio di rinvio: limiti alle nuove eccezioni
La Corte di Cassazione stabilisce che nel giudizio di rinvio non è ammissibile sollevare un'eccezione basata su un accordo transattivo stipulato prima della sentenza di Cassazione che ha disposto il rinvio. Tale eccezione, essendo fondata su un fatto non sopravvenuto, doveva essere dedotta nel precedente giudizio di legittimità. La Corte ha quindi cassato la decisione della Corte d'Appello che aveva erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere sulla base di tale transazione.
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Spese legali: il divieto di reformatio in pejus
In una causa per una donazione nulla tra familiari, il figlio appellante ottiene una riduzione della somma da restituire ma si vede aumentare le spese legali del primo grado. La Corte di Cassazione interviene, ribadendo che, in assenza di appello incidentale, la statuizione sulle spese legali non può essere peggiorata per chi ha impugnato la sentenza. Viene così cassata la decisione d'appello sul punto specifico delle spese, applicando il principio del divieto di "reformatio in pejus".
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Azione di riduzione: i requisiti secondo la Cassazione
Una erede agiva con un'azione di riduzione contro i coeredi, lamentando la lesione della sua quota di legittima. I tribunali di merito dichiaravano la sua domanda inammissibile per non aver allegato e imputato alla propria quota le donazioni ricevute dal defunto. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, chiarendo che l'omessa allegazione iniziale non preclude la domanda se gli elementi emergono nel corso del processo. Inoltre, ha stabilito che l'imputazione delle donazioni alla propria quota non è una condizione di ammissibilità dell'azione, ma un'operazione di calcolo che il giudice compie per verificare l'effettiva lesione. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello.
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Mandato collettivo: il singolo non può agire da solo
Un ingegnere, parte di un gruppo di professionisti incaricato da un ente sanitario, ha citato in giudizio l'ente per ottenere il pagamento della sua quota di compenso. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. La ragione risiede nel contratto, qualificabile come mandato collettivo, che designava uno dei professionisti come unico rappresentante (mandatario) del gruppo nei confronti del committente. Di conseguenza, solo il mandatario era legittimato a richiedere il pagamento per tutti, e il singolo professionista non aveva il diritto di agire individualmente contro l'ente.
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