La Corte di Cassazione ha stabilito che la stipula di un contratto preliminare di cessione, anche se accompagnato da una procura speciale irrevocabile, non fa scattare la clausola di esigibilità immediata del corrispettivo pattuita in un precedente contratto. Tale clausola, legata alla cessione a terzi, presuppone un trasferimento effettivo della proprietà (effetto reale), non una semplice promessa di vendita (effetto obbligatorio). Pertanto, la richiesta dei venditori originari è stata respinta.
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