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Art. 1294 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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Altri anni per Art. 1294 Codice Civile

Codatorialità: la guida completa della Cassazione
Un dirigente agiva contro tre società di un gruppo, sostenendo l'esistenza di un unico rapporto di lavoro (codatorialità). La Corte d'Appello aveva riconosciuto questa situazione. La Corte di Cassazione, pur confermando il principio di codatorialità, ha accolto il ricorso delle aziende, chiarendo che essa comporta un'obbligazione solidale e non un cumulo di retribuzioni o tutele. La sentenza impugnata è stata cassata perché aveva erroneamente derivato un'obbligazione autonoma a carico di una delle società, invece di applicare correttamente il principio della solidarietà passiva tra i co-datori di lavoro.
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Interposizione di manodopera: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un lavoratore che chiedeva di riconoscere il proprio rapporto di lavoro con una grande società di logistica, anziché con la cooperativa da cui era stato formalmente assunto. La Corte ha chiarito i criteri per distinguere un appalto lecito da una illecita interposizione di manodopera, sottolineando che è determinante il potere organizzativo e direttivo effettivo esercitato dall'appaltatore sui propri dipendenti. Poiché la Corte d'Appello aveva accertato l'esistenza di tale potere in capo alla cooperativa, il ricorso è stato respinto.
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Codatorialità: la guida completa della Cassazione
Un dirigente, formalmente assunto da una società ma di fatto operante per l'intero gruppo aziendale, ha visto riconosciuta la situazione di codatorialità. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito che la codatorialità implica un unico rapporto di lavoro con una pluralità di datori, i quali sono responsabili in solido per le obbligazioni. Tuttavia, ciò non dà diritto al lavoratore di ricevere più retribuzioni. Inoltre, il licenziamento intimato dal solo datore di lavoro formale è stato ritenuto efficace per l'intero rapporto, in assenza di un'impugnazione rivolta a tutti i co-datori. La Corte ha quindi respinto le richieste del lavoratore di una retribuzione aggiuntiva e di prosecuzione del rapporto con le altre società del gruppo.
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