Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento collettivo, avviato da una compagnia aerea che formava un unico centro di imputazione con un'altra società del gruppo. I giudici di merito hanno dichiarato illegittimo il recesso perché la scelta dei dipendenti da licenziare era stata limitata a una sola azienda, anziché estesa all'intero organico unificato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle società, confermando la reintegrazione e il risarcimento del danno. La Corte ha chiarito che l'integrazione totale tra le imprese rende irrilevante la dimostrazione dell'uso promiscuo del singolo dipendente. Inoltre, ha escluso la riduzione del risarcimento per aliunde perceptum o percipiendum (guadagni alternativi), poiché i datori di lavoro non hanno tempestivamente allegato e provato tali redditi nel primo grado di giudizio.
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