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Art. 1294 Codice Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 1294 Codice Civile

Licenziamento collettivo: ko il gruppo societario fittizio
Un lavoratore è stato licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici di merito hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, data la totale integrazione delle loro attività. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso, ordinando la reintegrazione del dipendente e il risarcimento del danno. I giudici hanno inoltre respinto la richiesta delle società di ridurre il risarcimento, poiché non hanno provato tempestivamente che il lavoratore avesse percepito altri redditi dopo il licenziamento.
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Licenziamento collettivo: nullo il taglio se il gruppo è unico
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento collettivo, avviato da una compagnia aerea che formava un unico centro di imputazione con un'altra società del gruppo. I giudici di merito hanno dichiarato illegittimo il recesso perché la scelta dei dipendenti da licenziare era stata limitata a una sola azienda, anziché estesa all'intero organico unificato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle società, confermando la reintegrazione e il risarcimento del danno. La Corte ha chiarito che l'integrazione totale tra le imprese rende irrilevante la dimostrazione dell'uso promiscuo del singolo dipendente. Inoltre, ha escluso la riduzione del risarcimento per aliunde perceptum o percipiendum (guadagni alternativi), poiché i datori di lavoro non hanno tempestivamente allegato e provato tali redditi nel primo grado di giudizio.
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Licenziamento collettivo: se il gruppo è unico il taglio è nullo
Un assistente di volo è stato licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano in realtà un unico centro di imputazione, data la totale integrazione delle loro attività e l'uso promiscuo del personale. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando l'illegittimità del provvedimento. Il lavoratore ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, poiché la scelta dei licenziandi non poteva limitarsi a una sola delle due società formalmente distinte ma sostanzialmente unite.
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Tassa automobilistica nel leasing: escluso il proprietario
Una società di leasing ha contestato le richieste di pagamento di un ente pubblico relative alla tassa automobilistica nel leasing per l'anno 2009. L'ente pubblico pretendeva il pagamento dalla società proprietaria dei veicoli a causa del mancato versamento da parte degli utilizzatori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società di leasing, stabilendo che il soggetto tenuto al pagamento del bollo auto è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non la società proprietaria. I giudici hanno chiarito che le riforme legislative escludono qualsiasi vincolo di solidarietà passiva tra proprietario e utilizzatore. Di conseguenza, la società di leasing vince definitivamente la causa e gli avvisi di accertamento vengono annullati.
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