Un professionista, condannato in solido con una società costruttrice e i suoi soci per gravi difetti edilizi, subisce la minaccia di precetto da parte dei creditori. Prima della sentenza definitiva, i soci donano i propri immobili alle mogli per sottrarli all'esecuzione. Il professionista promuove un'azione revocatoria ordinaria per rendere inefficaci tali donazioni, vantando un'aspettativa di regresso. La Corte di Cassazione conferma la revoca delle donazioni: l'azione revocatoria ordinaria spetta anche a chi vanta un credito eventuale o litigioso, come il diritto di regresso tra coobbligati solidali. La solvibilità degli altri debitori o la presenza di polizze assicurative non escludono il pregiudizio del creditore, rendendo legittima la tutela del suo patrimonio.
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