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Art. 129-bis Codice di Procedura Penale — Sezione Terza Penale

Altri anni per Art. 129-bis Codice di Procedura Penale

Falsa dichiarazione reddito di cittadinanza: condanna confermata
Un cittadino ha percepito il sussidio economico statale omettendo di dichiarare all'ente previdenziale una condanna definitiva per associazione mafiosa subita nei dieci anni antecedenti. La difesa ha sostenuto la dimenticanza causata dal decorso del tempo, la particolare tenuità del danno economico e ha richiesto misure alternative. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione. La Corte ha stabilito che nascondere condanne penali ostative configura pienamente il reato di falsa dichiarazione reddito di cittadinanza con dolo specifico. La presenza di precedenti penali esclude la non punibilità per particolare tenuità e impedisce la sostituzione della pena.
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Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e ricorsi
La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per diversi soggetti accusati del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Gli imputati contestavano la stabilità del gruppo criminale, la valutazione delle intercettazioni telefoniche e invocavano il divieto di doppio giudizio. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'uso di codici segreti al telefono e il supporto costante alle attività illecite provano la partecipazione all'organizzazione. Inoltre, i giudici hanno escluso violazioni procedurali e l'accesso sospensivo alla giustizia riparativa per reati di questa gravità. Ogni ricorrente dovrà pagare le spese e una sanzione di tremila euro.
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Reddito di cittadinanza: frode allo Stato e condanna penale
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per un soggetto accusato di aver percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso lamentando il mancato accesso ai programmi di giustizia riparativa, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e l'assenza di attenuanti per l'esiguità del danno. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La Corte ha stabilito che la giustizia riparativa richiede la presenza di una persona fisica come vittima diretta, elemento assente quando il soggetto danneggiato è lo Stato o un ente pubblico. I Supremi Giudici hanno respinto anche le ulteriori richieste perché formulate in termini generici e prive della dimostrazione del danno minimo.
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Associazione per delinquere: la prova del partecipe
Un individuo condannato per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, per aver agito come corriere di denaro e fatture false tra la Polonia e l'Italia, ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo che l'attività reiterata di corriere ('spallone') costituisce prova di una partecipazione stabile e consapevole al sodalizio, anche in assenza di condanne per i singoli reati-fine. La sentenza chiarisce inoltre l'inammissibilità del ricorso avverso il diniego alla giustizia riparativa in questo specifico contesto e la natura oggettiva dell'aggravante del numero dei membri.
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Giustizia riparativa: requisiti per l’ammissione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato condannato per detenzione di stupefacenti. La Corte ha stabilito che per l'accesso a programmi di giustizia riparativa è necessaria l'attivazione di centri pubblici conformi alla legge (D.Lgs. 150/2022) e non basta la mera esistenza di una struttura. Inoltre, ha confermato il diniego della sostituzione della pena con misure alternative, poiché l'imputato, avendo già beneficiato in passato di misure simili e essendo ricaduto nel reato, ha dimostrato l'inidoneità di tali sanzioni a svolgere una funzione special-preventiva.
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Concordato in appello: limiti e vizi della sentenza
La Corte di Cassazione si pronuncia su diversi ricorsi avverso una sentenza della Corte d'Appello in materia di traffico di stupefacenti. La decisione chiarisce i limiti del cosiddetto "concordato in appello", specificando quali motivi di ricorso sono ammissibili e quali inammissibili. In particolare, la Corte annulla parzialmente una condanna eliminando una pena pecuniaria non prevista nell'accordo, dichiara inammissibili i ricorsi volti a ridiscutere la qualificazione giuridica del fatto o a lamentare vizi nel calcolo della pena non sfociati in una sanzione illegale, e rinvia per la mancata pronuncia sulla confisca. La sentenza ribadisce che l'accordo processuale preclude la maggior parte delle doglianze, salvo vizi nella formazione della volontà o palese illegalità della pena.
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