La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile avverso una condanna per ricettazione. I motivi sono stati giudicati una mera riproposizione di argomenti già respinti in appello e quindi non specifici. Anche la contestazione sul diniego della giustizia riparativa è stata rigettata in quanto l'ordinanza non era impugnabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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