Un soggetto condannato si opponeva alla confisca di somme giacenti sul proprio conto, sostenendo che fossero state versate dopo la sentenza e derivassero da attività lecite. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, specificando che in caso di confisca diretta del profitto di un reato, la natura fungibile del denaro rende irrilevante l'origine delle singole somme. Qualsiasi importo presente sul conto è aggredibile fino alla concorrenza del profitto illecito accertato, anche se depositato in un momento successivo.
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