Una cliente esegue bonifici indicando un beneficiario ma fornendo l'IBAN di un altro soggetto. La Cassazione ha confermato la responsabilità solidale della banca (per illecito extracontrattuale) e del soggetto che ha ricevuto indebitamente le somme (per ripetizione dell'indebito). La diversità dei titoli di responsabilità non osta alla solidarietà, dato l'unico evento dannoso subito dalla cliente.
Continua »