Una società fiduciaria si opponeva a un precetto sostenendo l'errato calcolo degli interessi di mora. Il Tribunale, incerto su quale tasso applicare in caso di generica dicitura "interessi legali" in una sentenza, ha sollevato la questione alla Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite hanno stabilito che, in assenza di una specifica motivazione nel titolo esecutivo, per "interessi legali" si deve intendere il tasso base previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. e non quello maggiorato per le transazioni commerciali.
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