Un correntista ha agito in giudizio per la ripetizione di indebito bancario, richiedendo la restituzione di somme versate per interessi illegittimi e commissioni di massimo scoperto. L'istituto di credito ha eccepito la prescrizione decennale dei versamenti. La Corte d'Appello ha ridotto il rimborso accordato al cliente, considerando prescritti i versamenti solutori eseguiti su conto privo di fido. Il cliente ha promosso ricorso per Cassazione, sostenendo che spettasse alla banca individuare i singoli versamenti prescritti e provare l'assenza di apertura di credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del cliente, confermando che la banca deve soltanto allegare l'inerzia del creditore. Spetta invece al correntista fornire la prova dell'esistenza del contratto di affidamento per qualificare i versamenti come semplici ripristini della disponibilità.
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