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Art. 1282 Codice Civile — Sezione Prima Penale

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Compensazione pena pecuniaria: via libera dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che lo Stato può legittimamente opporre in compensazione il proprio credito per una pena pecuniaria non pagata contro il credito vantato da un detenuto a titolo di risarcimento per trattamento inumano e degradante (ex art. 35-ter ord. pen.). La sentenza chiarisce che entrambi i crediti possiedono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari per la compensazione pena pecuniaria, indipendentemente dall'autorità giudiziaria che ha liquidato il risarcimento al detenuto.
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