La Corte di Cassazione ha stabilito che lo Stato può legittimamente opporre in compensazione il proprio credito per una pena pecuniaria non pagata contro il credito vantato da un detenuto a titolo di risarcimento per trattamento inumano e degradante (ex art. 35-ter ord. pen.). La sentenza chiarisce che entrambi i crediti possiedono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari per la compensazione pena pecuniaria, indipendentemente dall'autorità giudiziaria che ha liquidato il risarcimento al detenuto.
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