Una società contesta l'usurarietà degli interessi in un contratto di leasing immobiliare. La Cassazione, con l'ordinanza n. 17173/2025, rigetta il ricorso, stabilendo che per la fase di preammortamento (costruzione dell'immobile) il tasso soglia corretto non è quello del leasing immobiliare, ma quello della categoria 'altri finanziamenti'. La Corte dichiara inammissibili anche le censure relative alla clausola penale e all'anatocismo, confermando le decisioni dei giudici di merito in materia di leasing e usura.
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