La Corte di Cassazione interviene su un caso riguardante la richiesta di compenso di un legale nei confronti di un condominio. L'ordinanza chiarisce la netta distinzione tra l'incarico professionale avvocato, ovvero il contratto di patrocinio che fonda il diritto al compenso, e la procura ad litem, l'atto necessario per la rappresentanza in giudizio. La Corte ha stabilito che un'eventuale invalidità della procura non estingue il diritto del professionista a essere pagato per l'attività svolta in base all'incarico ricevuto, cassando la decisione del tribunale che aveva negato il compenso.
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