Un'azienda commerciale convenzionata ha accettato buoni statali per vendere smartphone e prodotti non autorizzati. Il Ministero ha revocato l'accreditamento e richiesto la restituzione delle somme anticipate. La società ha avviato una causa civile per contestare il debito, ma ha poi chiesto alla Corte di Cassazione di trasferire la richiesta ministeriale al giudice contabile. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso della società per carenza di interesse. La Corte ha stabilito che la lite sul rimborso bonus cultura spetta al giudice ordinario civile. Il meccanismo dell'agevolazione costituisce infatti un accollo liberatorio privato e la richiesta di restituzione configura una normale ripetizione di indebito oggettivo.
Continua »